L'attestazione di rispondenza la rilascia un'associazione firmataria dell'accordo territoriale del Comune dove si trova l'immobile, e serve quando il contratto a canone concordato è firmato senza l'assistenza delle organizzazioni. Per l'Agenzia delle Entrate, in questi contratti non assistiti è elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali: cedolare secca al 10%, IRPEF e imposta di registro.

La norma che la prevede

L'attestazione nasce dall'art. 1 comma 8 del D.M. 16 gennaio 2017: per i contratti non assistiti gli accordi territoriali definiscono le modalità con cui almeno una organizzazione firmataria attesta, «sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità», la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo, «anche con riguardo alle agevolazioni fiscali». La stessa previsione vale per i contratti transitori (art. 2 comma 8) e per studenti universitari (art. 3 comma 5).

Alla base c'è l'art. 2 comma 3 della L. 431/1998: canone e durata si definiscono sulla base di accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, depositati presso ogni Comune. Il decreto impone i contratti tipo ministeriali (Allegati A, B, C) e l'art. 4 comma 1 fa del loro uso una condizione per le agevolazioni dell'art. 8: la rispondenza «normativa» riguarda anche il modello, non solo il canone.

Contratto assistito e contratto non assistito

«Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni»: l'assistenza è una facoltà. Chi definisce il canone in autonomia firma un contratto non assistito, ed è per quel caso che il decreto prevede l'attestazione.

Quando è obbligatoria e quando non serve

Per l'Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018, nei contratti non assistiti «l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni»: aliquota ridotta al 10% della cedolare secca e agevolazioni dell'art. 8 della L. 431/1998 su IRPEF e imposta di registro. La stessa risoluzione riporta la nota del Ministero delle Infrastrutture del 6 febbraio 2018 n. 1380, per cui l'attestazione serve «per poter dimostrare all'Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate».

Non è necessaria per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, né dove non risultino stipulati accordi territoriali che lo abbiano recepito. Il quesito deciso nel 2018 riguardava l'accordo per Firenze e provincia.

Le agevolazioni che dipendono dall'attestazione

Agevolazione Dettaglio
Cedolare secca Aliquota 10% invece del 21% ordinario, nei comuni con carenze di disponibilità abitative fra cui Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli e Bologna (Agenzia delle Entrate)
IRPEF Riduzione del 30% del reddito imponibile (Città di Torino)
Imposta di registro Base imponibile pari al 70% del corrispettivo annuo (risoluzione 31/E/2018)
IMU Imposta ridotta del 25% per l'art. 1 comma 760 della L. 160/2019 (Roma Capitale)

Chi la rilascia nelle sei città

Roma

Basato sull'accordo territoriale di Roma del 27 luglio 2023 (prot. QC/2023/082672), tuttora vigente. Per ASPPI Roma, firmataria, i contratti devono essere assistiti o attestati per accedere alle agevolazioni.

Milano

Bilaterale obbligatoria: l'Accordo locale del 27 luglio 2023, tuttora vigente, la considera valida «solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie». Milano Abitare, agenzia del Comune, conferma che va richiesta da inquilino e proprietario ad almeno due fra le firmatarie e che apre sia alle agevolazioni fiscali sia agli incentivi comunali.

Firenze

Unilaterale: per Casa spa, agenzia sociale per la casa del L.O.D.E. fiorentino, nei contratti non assistiti è necessaria la sottoscrizione di almeno una delle organizzazioni firmatarie dei Patti Territoriali. Il Comune di Firenze ha sottoscritto con i comuni del L.O.D.E. gli accordi in vigore dal 7 luglio 2025, tuttora vigenti, e indica l'attestazione come obbligatoria per le agevolazioni. Il modello allegato si basa su quanto dichiara il richiedente.

Torino

L'Accordo del 6 dicembre 2022, aggiornato il 15 aprile 2024 e tuttora vigente, chiede la certificazione di congruità degli Allegati 9 e 10 nei contratti e consente alle firmatarie di attestarla bilateralmente. La doppia vidimazione è obbligatoria solo nelle fattispecie dell'Allegato 13; per il resto l'Accordo richiama il «vigente quadro normativo che attribuisce validità al contratto convenzionato non assistito anche quando attestato da una singola organizzazione firmataria». La Città di Torino pubblica gli sportelli.

Napoli

Due modalità alternative, a scelta di chi la richiede: l'art. 7 dell'Accordo territoriale per il Comune di Napoli, depositato il 24 luglio 2025 e tuttora vigente, la fa rilasciare da una sola organizzazione firmataria, della proprietà o dei conduttori, oppure dalle rispettive organizzazioni in forma bilaterale.

Bologna

Bilaterale: l'Accordo metropolitano del 27 marzo 2024, in vigore dal 1° aprile 2024 e tuttora vigente in tutta la città metropolitana, allega i modelli di «attestazione bilaterale di rispondenza» e di «non rispondenza», pubblicati dalla Città metropolitana di Bologna. ASPPI Bologna chiede, dal 1° gennaio 2025, 40,98 € per un contratto redatto da ASPPI, 58,00 € al socio con contratto redatto altrove e 85,00 € a non soci, agenzie, studi ed enti, IVA esclusa.

Documenti, tempi e tariffe

Documenti. A Milano Milano Abitare chiede al proprietario titolo di proprietà, APE in corso di validità, visura catastale con la superficie, bozza del contratto e richiesta di attestazione bilaterale. Nelle altre città i documenti li chiede la sede firmataria a cui ti rivolgi.

Tempi. Il tempo di rilascio lo decide la sede firmataria a cui ti rivolgi, caso per caso.

Tariffe. La tariffa la fissa la sede a cui ti rivolgi. A Bologna ASPPI Bologna chiede, dal 1° gennaio 2025, 40,98 € per un contratto redatto da ASPPI, 58,00 € al socio con contratto redatto altrove e 85,00 € a non soci, agenzie, studi ed enti, IVA esclusa. A Milano il Comune rimborsa fino a 100 € le spese di attestazione bilaterale sostenute da inquilino e proprietario.

Bollo, registrazione e validità nel tempo

L'attestazione non paga l'imposta di bollo: per la risoluzione 31/E/2018 l'ufficio dell'Agenzia «provvederà alla registrazione anche dell'attestato senza autonoma applicazione dell'imposta di registro». Allegarla in registrazione non è obbligatorio, ma la stessa risoluzione la considera opportuna per documentare i requisiti dell'agevolazione dell'art. 8.

Dal 2022 la stessa attestazione «può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto», fino a variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del Comune (art. 7 del D.L. 73/2022). Per UPPI Milano, firmataria dell'Accordo di Milano, il requisito del medesimo contenuto la rende necessaria praticamente in tutti i casi, perché il contenuto cambia quando cambiano canone, durata o un'altra pattuizione.

Domande frequenti sull'attestazione di rispondenza

Che cos'è l'attestazione di rispondenza del canone concordato?

È l'atto con cui almeno una organizzazione firmataria dell'accordo territoriale certifica, con assunzione di responsabilità, la rispondenza economica e normativa del contratto all'accordo. La prevede l'art. 1 comma 8 del D.M. 16 gennaio 2017.

Attestazione e asseverazione del canone concordato sono la stessa cosa?

Sì. Asseverazione è il termine corrente per il documento che il D.M. 16 gennaio 2017 chiama attestazione della rispondenza del contratto all'accordo territoriale. A Torino l'Accordo la chiama certificazione di congruità.

L'attestazione di rispondenza è obbligatoria?

Per i contratti non assistiti l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 31/E del 20 aprile 2018, la considera elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

Quando non serve l'attestazione di rispondenza?

Per la risoluzione 31/E/2018 non serve per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017, né dove non risultino stipulati accordi territoriali che lo abbiano recepito.

Quanto costa l'attestazione per il canone concordato?

A Bologna ASPPI chiede, dal 1° gennaio 2025, 40,98 € per un contratto redatto da ASPPI, 58,00 € al socio con contratto redatto altrove, 85,00 € a non soci, agenzie, studi ed enti, IVA esclusa. Nelle altre città la tariffa la fissa la sede a cui ti rivolgi.

L'attestazione paga il bollo o l'imposta di registro?

No. Per la risoluzione 31/E/2018 al rilascio non si applica l'imposta di bollo, e l'ufficio dell'Agenzia registra l'attestato insieme al contratto senza autonoma applicazione dell'imposta di registro.

L'attestazione si può fare dopo aver già registrato il contratto?

Sì, alcune sedi firmatarie la rilasciano anche a posteriori, per contratti già registrati: verifica con l'associazione a cui ti rivolgi.